Legge 22 maggio 1971, n. 344 - Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Umbria.
In caso di dimissioni del Presidente della Giunta, la permanenza in carica della Giunta è subordinata alla elezione, entro quindici giorni
Legge 22 maggio 1971, n. 344 - Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Umbria.
Le dimissioni rassegnate dal Presidente della Giunta e dalla Giunta hanno effetto solo dopo che il Consiglio le ha accettate.
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Le dimissioni da Consigliere regionale devono essere presentate per iscritto al Presidente del Consiglio regionale ed hanno efficacia dal momento nel
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Le dimissioni del Presidente e della Giunta non sono obbligatorie per voti contrari del Consiglio su una proposta della Giunta. Il Presidente può
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In caso di morte, decadenza, dimissioni di un Consigliere regionale, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio lo sostituisce con chi ne ha diritto; la
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Dopo la scadenza del Consiglio, l'approvazione della proposta di revoca, l'accettazione delle dimissioni, o il voto negativo del Consiglio sulla